Procedure accelerate alla frontiera per chi proviene da Paesi “sicuri”

Il D.l. 20/2023 ha provveduto, tramite l’art. 7 –bis, ad intervenire sulle procedure alla frontiera rendendole espletabili direttamente in loco  e con termini ridotti al fine del riconoscimento della protezione internazionale per stranieri provenienti da Paesi di origine “sicuri” e procedendo ad allargare le ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo. Le modifiche sono entrate in vigore dal 6 maggio 2023.

Il comma 1 dell’art. 7 – bis incide sul tessuto del D. Lgs. 25/2008 avente a oggetto le procedure di riconoscimento e della revoca della protezione internazionale.

Fino ad oggi, l’art. 28-bis, comma 2, del D. Llgs. 25/2008 prevedeva che la questura avrebbe provveduto senza ritardo alla trasmissione della documentazione alla commissione territoriale che, entro i sette giorni dalla ricezione,  avrebbe provveduto all’audizione dell’interessato e avrebbe deciso entro i successivi due giorni per talune fattispecie accomunate dall’elevata probabilità di respingimento della domanda.

Il D.L. 20/2023 introduce una fattispecie “accelerata”, prevedendo la possibilità di presentazione della domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera (o nelle zone di transito) da parte dello straniero proveniente da un Paese di origine designato come “sicuro”[1]. Inoltre, la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera (o zona di transito) da uno straniero proveniente da Paese di origine “sicuro” oppure fermato per avere eluso (o tentato di eludere) i relativi controlli, d’ora in poi potrà essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. In questi casi, si prevede un abbreviamento del termine finora vigente (la commissione territoriale dovrà decidere nel termine complessivo di sette giorni decorrenti dalla ricezione della domanda).

Occorre, tuttavia, soffermarsi sul nuovo regime di inammissibilità della domanda reiterata. La nuova formulazione dell’art. 29, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 25/2008 mira a rendere più stringente il controllo (amministrativo) sull’(in)ammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale ma contempla, in coda, una inedita esimente, consistente nella fondata allegazione, da parte del richiedente asilo, di essere stato impossibilitato, non per sua colpa, a presentare tali (nuovi) elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.

In tema di controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, la successiva lettera d) dell’art. 7 –bis del D.L. 20/2023, interviene sulle eccezioni al principio della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione negativa della commissione territoriale conseguente alla proposizione del ricorso da parte del richiedente protezione internazionale. In pratica, quindi,  vengono estesi i casi di immediata esecutività della decisione negativa della commissione nonostante penda un ricorso giurisdizionale (o l’istanza cautelare).

L’art. 35, comma 3, del D. Lgs. 25/2008 prevedeva che la proposizione del ricorso sospendesse (di norma) l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato tranne che in alcune ipotesi, tra cui quella della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero direttamente alla frontiera dopo aver eluso i controlli. Ora, viene ampliato il novero di queste eccezioni comprendendosi il caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera (o nelle zone di transito) da un richiedente proveniente da un Paese di origine “sicura”.

Infine, la lettera e) dell’art. 7-bis, comma 1, introduce all’interno del D. Lgs. 25/2008 l’art. 35-ter, avente a oggetto la sospensione della decisione sulla protezione internazionale nella procedura di frontiera quando il richiedente sia trattenuto ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 142/2005.

Per il ricorso giurisdizionale contro la decisione della commissione territoriale viene ora stabilito  un termine di 14 giorni – più breve rispetto a quello ordinario (pari a 30 giorni, ovvero 60 se il richiedente si trovi in un Paese terzo) – calibrato sulla specifica situazione del trattenimento alla frontiera.

L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, col ricorso introduttivo (comma 1), che a sua volta deve essere immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell’Interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l’atto impugnato e al P.M., i quali (nei successivi due giorni) possono depositare note difensive. Alla scadenza di tale termine, il giudice monocratico provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile (comma 2). Dal momento della proposizione dell’istanza e fino all’adozione del provvedimento magistratuale, il ricorrente non può essere espulso (comma 3). L’accoglimento dell’istanza di sospensione determina l’ammissione dello straniero nel territorio nazionale ed il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo; viceversa, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato perde efficacia se il ricorso viene rigettato anche se con decreto non definitivo (comma 4).

Trattenimento dei richiedenti protezione internazionale (D.L.  20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023, articolo 7-bis, comma 2)

Il successivo comma 2 dell’art. 7-bis del D.L. 20/2023 apporta alcune modifiche al D. Lgs. 142/2015 nella parte relativa all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Come noto, i richiedenti asilo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 142/2015, non possono essere trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) al solo fine di esaminare la loro domanda. Ciò comporta che la decisione sul loro trattenimento deve essere valutata caso per caso e può intervenire solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, tra i quali i casi in cui il richiedente asilo abbia commesso delitti particolarmente gravi oppure costituisca pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico o sussista pericolo di fuga.

Ai sensi del nuovo art. 6-bis aggiunto ora al D. Lgs. 142/2015, il richiedente asilo può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera (o nelle zone di transito) «al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato». Il richiedente asilo alla frontiera può essere trattenuto qualora non abbia consegnato il passaporto (o altro documento equipollente) ovvero non presti idonea garanzia finanziaria.

Tale disposizione, quindi, prevede la possibilità di trattenere i richiedenti per il tempo strettamente necessario all’accertamento del suddetto diritto. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Dott. Nikola Perunicic

Tel: (+39) 06 97996050

nikola.perunicic@ssalex.com

[1] Un Paese è definito come sicuro quando non presenta, in via generale e costante, atti di persecuzione né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo o causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale (art. 2-bis Dlgs 25/2008).